Il Corpus dei reati fallimentari è normato dal R.D. 16/03/1942 N. 267 all’interno del quale si trova la disciplina delle principali fattispecie di ricorrente ambito penale tra le quali, senza dubbio, devono essere annoverati i fatti di bancarotta.
La bancarotta, distinta in fraudolenta e semplice, come individuata rispettivamente dagli artt. 216 e 217 della citata disposizione legislativa, costituisce il paradigma delle condotte penalmente rilevanti in ambito fallimentare.
Appare utile precisare come il predetto sistema sanzionatorio debba oggi essere letto alla luce dell’importante riforma legislativa che va sotto il nome di nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, adottato con D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019.
Invero, nonostante il D.Lgs. n. 14/2019 non abbia operato una revisione generale del diritto penale fallimentare, le consistenti novità della normativa civile – specie quelle sulla rilevazione tempestiva della crisi e sull’adozione di misure adeguate a contrastarne in termini solerti l’evoluzione infausta, sugli innovativi parametri della diligenza dei gestori e dei controllori, sul favore verso soluzioni di continuità ed operazioni di sostegno finanziario infragruppo – importano trasformazioni mediate, almeno per il futuro, di molte fattispecie penali tradizionali, quali la bancarotta per distrazione, la bancarotta preferenziale e le bancarotte semplici, i cui concreti spazi applicativi vengono consistentemente ridefiniti.
Anche nella materia fallimentare è necessario un intervento multidisciplinare che involga necessariamente varie figure professionali tra le quali l’avvocato penalista e l’avvocato fallimentarista, il commercialista, il tributarista. Professionisti che siano abituati a confrontarsi e a lavorare in team.
