Di fondamentale importanza tra le materie ricomprendenti il diritto penale dell’economia appare il diritto penale tributario, disciplina prevista dal D.Lsg. n. 74/2000, come riformato dai D.lgs. 158/2015 e 128/2015.
Numerose e complesse le fattispecie oggetto di trattazione che vanno dall’“elusione fiscale” alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dalla dichiarazione infedele al delitto di omessa dichiarazione, dall’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti all’occultamento o distruzione di documenti contabili, fino a ricomprendere le ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, all’omesso versamento dell’Iva, indebita compensazione.
Nella materia del diritto penale tributario assume un particolare rilievo la disciplina della confisca, prevista dall’art. 12 bis del D.lgs. n. 74/2000 è applicabile a tutti i reati tributari, si distingue in confisca diretta o confisca per equivalente. Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è la necessità che sia stata pronunciata una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti. La confisca diretta ha ad oggetto i beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, mentre quella per equivalente deve indicare un valore corrispondente, comunque, non superiore al prezzo o al profitto conseguito.
Tra le norme di rilievo devono farsi rientrare gli artt. 13 e 22 che disciplinano le cause di non punibilità a seguito di pagamento del debito tributario. Le disposizioni in esame adempiono alla finalità di valorizzare il comportamento resipiscente del contribuente che provveda a regolarizzare le proprie pendenze prima del processo penale.
Quanto ai rapporti tra processo penale e processo tributario l’art. 20 ribadisce la piena autonomia del processo tributario (estesa anche alla confezione degli atti impositivi) il quale non può essere sospeso in pendenza del procedimento penale.
