Aree di competenza

Siamo specializzati in:

T.U. in materia di sostanze stupefacenti

Il D.P.R. n. 309/90 prevede agli artt. 73 e segg., la disciplina penalistica riguardante le sostanze stupefacenti, che punisce chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La disciplina si estende dalle condotte di minor gravità (art. 73 5° comma) fino alle ipotesi aggravate di ingenti quantitativi (art. 80) ovvero alle ipotesi di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74).

Il Testo unico contiene, tra l’altro, la disciplina relativa alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova di tipo terapeutico ex art. 94 finalizzato ad agevolare il percorso di recupero dei soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Altra misura di interesse è quella prevista dall’art. 73 comma 5° bis, che consente al Giudice di poter applicare nei confronti del tossicodipendente ovvero nei confronti dell’assuntore di sostanze stupefacenti, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lvo. n. 274/2000.

lo studio presta assistenza in ambito dei predetti reati, assicurando tempestivo intervento, anche in caso di perquisizioni e sequestri, atti d’iniziativa della polizia giudiziaria che richiedono, al fine di garantire la maggior tutela possibile, la presenza sul posto del difensore. L’attività difensiva prosegue nella gestione delle eventuali misure cautelari, custodiali e non custodiali, prestando la propria assistenza in occasione di interrogatori di garanzia, ovvero proponendo riesame di misure cautelari dinanzi il Tribunale della Libertà e ricorsi dinanzi la Corte di Cassazione. Da ultimo lo studio assiste il cliente dinanzi la competente magistratura nella definizione del processo, suggerendo la migliore strategia difensiva, così come dinanzi la magistratura di sorveglianza per l’eventuale fase esecutiva.

Reati da circolazione stradale

La disciplina dei reati derivanti da circolazione stradale abbraccia diverse ipotesi tra le quali le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, rispettivamente guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e le diverse ipotesi delittuose di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. che disciplinano le ipotesi di omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali. Completa il quadro l’ipotesi di cui all’art. 189 Codice della Strada che disciplina il caso di omissione di soccorso in caso di incidente stradale.

I reati di guida in stato di ebbrezza e sotto influenza di sostanze stupefacenti, ipotesi di frequente trattazione, possono essere definite, in determinate ipotesi con lavori di pubblica utilità, particolare modalità di esecuzione della pena che estingue i reati e consente anche il non inserimento della censura nel Casellario Giudiziale.

I reati stradali, invero, relativi alle ipotesi di lesioni colpose ovvero di omicidio stradale, sono stati fatti oggetto di recenti interventi legislativi tesi all’inasprimento delle pene ed all’individuazione di nuove circostanze aggravanti, tra le quali la condotta di chi causa la morte di taluno guidando in stato di ebbrezza, ovvero senza patente. 

In tema di reati stradali lo studio assiste i propri clienti sia nel processo penale sia dal punto di vista amministrativo, per la restituzione della patente di guida e per le eventuali sanzioni accessorie applicate, come ad esempio sequestri e confische dei veicoli, verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada.

Reati contro la persona, la famiglia e violenza di genere

Tra i delitti contro la persona si annoverano quelli di omicidio, lesioni personali, semplici o aggravate, omicidio colposo, lesioni personali colpose, diffamazione, sequestro di persona, violenza sessuale. Reati di grande impatto sociale che necessitano di qualificata assistenza per i delicati risvolti che ne derivano. Parimenti di grande importanza ed attualità i reati contro la famiglia, fatti di recente oggetto di riforma attraverso modifiche legislative passate alle cronache come codice rosso. Notevoli e di rilevante impatto le novità, sia procedurali, sia quanto alle misure cautelari, sia per l’individuazione di nuovi reati nonché per l’inasprimento di pene. Ad esempio, il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette. Nell’alveo dei reati contro la persona un cenno va fatto al reato di cui all’art. 612 bis c.p. ovvero il c.d. Stalking (rectius atti persecutori) la cui contestazione è sempre più frequente. Esso mira a punire chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto;

Reati contro il patrimonio
  1. Reati contro il patrimonio

Tra i reati contro il patrimonio di più frequente trattazione può annoverarsi il furto che mira a punire chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Tale reato può essere contestato sia nella forma semplice, sia in ipotesi aggravate che ne inaspriscono le pene. Degno di nota anche il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. che disciplina il furto in abitazione ovvero il furto “con strappo”, particolari ipotesi di furto che individuano pene diverse. Ancora tra i delitti maggiormente trattati dallo studio rientra il delitto di rapina, sia nella forma propria che impropria, semplice ovvero aggravata, la cui pena minima edittale è stata recentemente elevata, ed ora prevede una pena pari ad anni cinque di reclusione. Parimenti di frequente trattazione risultano i reati di truffa, usura, ricettazione, e riciclaggio. Quest’ultimo reato punisce con la pena da quattro e dodici anni chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Reati in materia urbanistica ed edilizia

L’art. 44 del D.P.R. 380/2001 prende in esame le condotte penalmente rilevanti inerenti gli illeciti in materia edilizia, punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, con 

a)  l’ammenda fino a 20.658,00 euro l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b)  l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328,00 a 103.290,00 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

c)  l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986,00 a 10.3290,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Lo studio, attraverso la collaborazione di esperti consulenti (ingegneri ed architetti), ha creato un team di professionisti specialistico, la cui multidisciplinarità consente l’assistenza del cliente in ogni ambito di rilievo, dagli aspetti penalistici alle connesse vicende amministrative (concessione di permessi in sanatoria etc.) relative alla violazione della normativa in materia edilizia.

Reati societari, finanziari e bancari

Lo studio si occupa del diritto penale dell’economia nel cui novero rientrano i reati societari, finanziari e bancari.

Reati societari

false comunicazioni sociali

La riforma del delitto di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., frutto della legge 27.5.2015, n. 69, riguarda le false comunicazioni sociali in generale e le false comunicazioni sociali delle società quotate. A tali due norme si aggiunge l’art. 2621-bis c.c., che riguarda la rilevanza penale di ipotesi di cui all’art. 2621 c.c., che però risultano di lieve entità «tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta». L’art. 2621-ter c.c. riguarda infine l’estensione anche al reato de quo agitur della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., ove, nel caso di specie, il giudice penale deve valutare in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci od ai creditori, conseguenti ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Impedito controllo

L’art. 2625 c.c. sull’impedito controllo sostituisce, con importanti modifiche, il previgente art. 2623, n. 3, c.c., ed è posto a chiusura del Capo I, del Titolo XI del c.c., dedicato “alle falsità”.

La disposizione, come risulta dalla Relazione Governativa al d.lgs. 11.4.2002, n. 61, consta di due figure, un illecito amministrativo per la fattispecie di pericolo (punita con la sanzione fino a 10.329 euro) ed una fattispecie delittuosa, per la fattispecie di danno ai soci (punito con la reclusione fino ad un anno, a querela della persona offesa).

 In via generale, va osservato che il termine controllo si riferisce ad un complesso di attività strumentali all’attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori svolti nelle società commerciali; si distingue, al riguardo, tra comportamento interno, di natura privatistica, e attività di vigilanza esterna, effettuata da soggetti di rilievo pubblicistico.

Venendo all’elemento oggettivo, sia l’illecito amministrativo che la fattispecie delittuosa sanzionano l’amministratore che impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione mediante l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Le operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni in pregiudizio dei creditori costituisce un’altra ipotesi “residuale” di diritto penale societario, collocata nel Capo II “degli illeciti commessi dagli amministratori”, del Titolo XI, sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori180, i quali violano disposizioni di legge, a tutela dei creditori, quando effettuano operazioni di riduzione del capitale, o fusioni con diversa società o scissioni, in tal modo cagionando un danno patrimoniale ai creditori.

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie in commento va quindi individuato, per la dottrina prevalente, nella funzione di garanzia del patrimonio sociale per i creditori, anche se non manca chi, ritenendo il patrimonio sociale un bene solo mediato, individua il bene finale nel patrimonio dei creditori o nell’interesse dei medesimi creditori.

La condotta, che è causa del danno ai creditori, consiste genericamente nella «violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori»; si tratta, quindi, di una tecnica di rinvio “aperta”, essendo l’interprete chiamato a “selezionare”, le disposizioni civilistiche penalmente rilevanti, col vincolo del criterio finalistico indicato ex lege, a salvaguardia degli interessi dei creditori.

Reati finanziari

La locuzione «abuso di mercato» rappresenta anzitutto una formula riassuntiva in cui sono ricomprese due distinte condotte illecite: l’abuso di informazione privilegiate (insider trading) e la manipolazione del mercato. 

L’insider trading si ha quando un investitore (insider primario), in possesso di un’informazione privilegiata, ovvero un’informazione precisa non ancora resa nota al pubblico ed in grado di avere effetti diretti sul prezzo di uno strumento finanziario, sfrutta il proprio vantaggio per compiere attività di trading, oppure decide di comunicarla ad altri investitori (insider secondari) o addirittura raccomandare determinati investimenti sfruttando il suddetto vantaggio informativo (tipping e tuyautage).

La manipolazione del mercato consiste invece nella diffusione di notizie false o tendenziose ma apparentemente degne di credito per alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

Come accennato, nell’ordinamento italiano sino al 2005 i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato erano sanzionati esclusivamente in sede penale sotto forma di delitti dagli artt. 184 e 185 del T.u.f. 

Successivamente, con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), attuativa della direttiva n. 2003/6/CE (cosiddetta Market Abuse Directive – MAD I), ai delitti indicati vennero affiancati due paralleli illeciti amministrativi previsti, rispettivamente, dagli artt. 187-bis (insider trading) e 187- ter (manipolazione di mercato) del T.u.f. Questi illeciti amministrativi risultano perfettamente corrispondenti ai citati delitti, nel senso che hanno la medesima formulazione della corrispondente fattispecie penale. Peraltro, tale sovrapposizione

dell’ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo è contemplata dallo stesso legislatore, come risulta dalla clausola di apertura degli artt. 187-bis e 187-ter «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato».

Appare inoltre opportuno precisare che cosa debba intendersi per “informazione privilegiata”.

Tale termine identifica una informazione di carattere preciso, che concerne uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ma che non è stata resa pubblica e che, se divulgata pubblicamente, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari e cioè che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. L’abuso di informazioni privilegiate è un reato che può essere realizzato da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni oppure, comunica tali informazioni a terzi al di fuori del rapporto professionale o della funzione ricoperta.

Confisca ex art. 187 T.U.F.

L’articolo 187, contenente disposizioni materia di confisca, prevede che in caso di condanna per uno dei reati previsti nel citato capo, e disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 

Come è noto, infatti, l’art. 240 c.p., che, in base al richiamo ad esso operato con la clausola di chiusura del 3° comma dell’art. 187 t.u.f., trova applicazione per quanto non stabilito nei precedenti 1° e 2° comma, integra una misura di sicurezza a contenuto patrimoniale, la cui irrogazione è in generale facoltativa, salve le ipotesi di applicazione obbligatoria di cui al 2° comma.

Reati bancari

Gli articoli 136 e 137 T.U.B. tutelano la trasparenza interna bancaria, vale a dire la correttezza e la veridicità delle informazioni o dei compor tamenti fra banca e esponente bancario e cliente. Si tratta di un bene funzionale posto a presidio, in via di tutela anticipata, del bene patrimonio bancario. 

A mente dell’art. 136 chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

L’art. 137 prevede che salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000. 

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda fino a euro 10.329.

Reati fallimentari

Il Corpus dei reati fallimentari è normato dal R.D. 16/03/1942 N. 267 all’interno del quale si trova la disciplina delle principali fattispecie di ricorrente ambito penale tra le quali, senza dubbio, devono essere annoverati i fatti di bancarotta.

La bancarotta, distinta in fraudolenta e semplice, come individuata rispettivamente dagli artt. 216 e 217 della citata disposizione legislativa, costituisce il paradigma delle condotte penalmente rilevanti in ambito fallimentare. 

Appare utile precisare come il predetto sistema sanzionatorio debba oggi essere letto alla luce dell’importante riforma legislativa che va sotto il nome di nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, adottato con D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019.

Invero, nonostante il D.Lgs. n. 14/2019 non abbia operato una revisione generale del diritto penale fallimentare, le consistenti novità della normativa civile – specie quelle sulla rilevazione tempestiva della crisi e sull’adozione di misure adeguate a contrastarne in termini solerti l’evoluzione infausta, sugli innovativi parametri della diligenza dei gestori e dei controllori, sul favore verso soluzioni di continuità ed operazioni di sostegno finanziario infragruppo – importano trasformazioni mediate, almeno per il futuro, di molte fattispecie penali tradizionali, quali la bancarotta per distrazione, la bancarotta preferenziale e le bancarotte semplici, i cui concreti spazi applicativi vengono consistentemente ridefiniti.

Anche nella materia fallimentare è necessario un intervento multidisciplinare che involga necessariamente varie figure professionali tra le quali l’avvocato penalista e l’avvocato fallimentarista, il commercialista, il tributarista. Professionisti che siano abituati a confrontarsi e a lavorare in team.

Reati tributari

Di fondamentale importanza tra le materie ricomprendenti il diritto penale dell’economia appare il diritto penale tributario, disciplina prevista dal D.Lsg. n. 74/2000, come riformato dai D.lgs. 158/2015 e 128/2015.

Numerose e complesse le fattispecie oggetto di trattazione che vanno dall’“elusione fiscale” alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dalla dichiarazione infedele al delitto di omessa dichiarazione, dall’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti all’occultamento o distruzione di documenti contabili, fino a ricomprendere le ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, all’omesso versamento dell’Iva, indebita compensazione.

Nella materia del diritto penale tributario assume un particolare rilievo la disciplina della confisca, prevista dall’art. 12 bis del D.lgs. n. 74/2000 è applicabile a tutti i reati tributari, si distingue in confisca diretta o confisca per equivalente. Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è la necessità che sia stata pronunciata una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti. La confisca diretta ha ad oggetto i beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, mentre quella per equivalente deve indicare un valore corrispondente, comunque, non superiore al prezzo o al profitto conseguito.

Tra le norme di rilievo devono farsi rientrare gli artt. 13 e 22 che disciplinano le cause di non punibilità a seguito di pagamento del debito tributario. Le disposizioni in esame adempiono alla finalità di valorizzare il comportamento resipiscente del contribuente che provveda a regolarizzare le proprie pendenze prima del processo penale.

Quanto ai rapporti tra processo penale e processo tributario l’art. 20 ribadisce la piena autonomia del processo tributario (estesa anche alla confezione degli atti impositivi) il quale non può essere sospeso in pendenza del procedimento penale.

Diritto penale del lavoro

Il D.Lvo n. 81/2008 ha riordinato, coordinato e riformato in un Testo Unico le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le fattispecie contravvenzionali contenute nel D.Lvo 81/2008, tutte punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, sono distinte in aree di pertinenza quali i requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, uso di attrezzature 

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