Lo studio si occupa del diritto penale dell’economia nel cui novero rientrano i reati societari, finanziari e bancari.

Reati societari

false comunicazioni sociali

La riforma del delitto di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., frutto della legge 27.5.2015, n. 69, riguarda le false comunicazioni sociali in generale e le false comunicazioni sociali delle società quotate. A tali due norme si aggiunge l’art. 2621-bis c.c., che riguarda la rilevanza penale di ipotesi di cui all’art. 2621 c.c., che però risultano di lieve entità «tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta». L’art. 2621-ter c.c. riguarda infine l’estensione anche al reato de quo agitur della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., ove, nel caso di specie, il giudice penale deve valutare in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci od ai creditori, conseguenti ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Impedito controllo

L’art. 2625 c.c. sull’impedito controllo sostituisce, con importanti modifiche, il previgente art. 2623, n. 3, c.c., ed è posto a chiusura del Capo I, del Titolo XI del c.c., dedicato “alle falsità”.

La disposizione, come risulta dalla Relazione Governativa al d.lgs. 11.4.2002, n. 61, consta di due figure, un illecito amministrativo per la fattispecie di pericolo (punita con la sanzione fino a 10.329 euro) ed una fattispecie delittuosa, per la fattispecie di danno ai soci (punito con la reclusione fino ad un anno, a querela della persona offesa).

In via generale, va osservato che il termine controllo si riferisce ad un complesso di attività strumentali all’attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori svolti nelle società commerciali; si distingue, al riguardo, tra comportamento interno, di natura privatistica, e attività di vigilanza esterna, effettuata da soggetti di rilievo pubblicistico.

Venendo all’elemento oggettivo, sia l’illecito amministrativo che la fattispecie delittuosa sanzionano l’amministratore che impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione mediante l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Le operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni in pregiudizio dei creditori costituisce un’altra ipotesi “residuale” di diritto penale societario, collocata nel Capo II “degli illeciti commessi dagli amministratori”, del Titolo XI, sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori180, i quali violano disposizioni di legge, a tutela dei creditori, quando effettuano operazioni di riduzione del capitale, o fusioni con diversa società o scissioni, in tal modo cagionando un danno patrimoniale ai creditori.

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie in commento va quindi individuato, per la dottrina prevalente, nella funzione di garanzia del patrimonio sociale per i creditori, anche se non manca chi, ritenendo il patrimonio sociale un bene solo mediato, individua il bene finale nel patrimonio dei creditori o nell’interesse dei medesimi creditori.

La condotta, che è causa del danno ai creditori, consiste genericamente nella «violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori»; si tratta, quindi, di una tecnica di rinvio “aperta”, essendo l’interprete chiamato a “selezionare”, le disposizioni civilistiche penalmente rilevanti, col vincolo del criterio finalistico indicato ex lege, a salvaguardia degli interessi dei creditori.

Reati finanziari

La locuzione «abuso di mercato» rappresenta anzitutto una formula riassuntiva in cui sono ricomprese due distinte condotte illecite: l’abuso di informazione privilegiate (insider trading) e la manipolazione del mercato.

L’insider trading si ha quando un investitore (insider primario), in possesso di un’informazione privilegiata, ovvero un’informazione precisa non ancora resa nota al pubblico ed in grado di avere effetti diretti sul prezzo di uno strumento finanziario, sfrutta il proprio vantaggio per compiere attività di trading, oppure decide di comunicarla ad altri investitori (insider secondari) o addirittura raccomandare determinati investimenti sfruttando il suddetto vantaggio informativo (tipping e tuyautage).

La manipolazione del mercato consiste invece nella diffusione di notizie false o tendenziose ma apparentemente degne di credito per alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

Come accennato, nell’ordinamento italiano sino al 2005 i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato erano sanzionati esclusivamente in sede penale sotto forma di delitti dagli artt. 184 e 185 del T.u.f.

Successivamente, con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), attuativa della direttiva n. 2003/6/CE (cosiddetta Market Abuse Directive – MAD I), ai delitti indicati vennero affiancati due paralleli illeciti amministrativi previsti, rispettivamente, dagli artt. 187-bis (insider trading) e 187- ter (manipolazione di mercato) del T.u.f. Questi illeciti amministrativi risultano perfettamente corrispondenti ai citati delitti, nel senso che hanno la medesima formulazione della corrispondente fattispecie penale. Peraltro, tale sovrapposizione

dell’ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo è contemplata dallo stesso legislatore, come risulta dalla clausola di apertura degli artt. 187-bis e 187-ter «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato».

Appare inoltre opportuno precisare che cosa debba intendersi per “informazione privilegiata”.

Tale termine identifica una informazione di carattere preciso, che concerne uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ma che non è stata resa pubblica e che, se divulgata pubblicamente, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari e cioè che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. L’abuso di informazioni privilegiate è un reato che può essere realizzato da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni oppure, comunica tali informazioni a terzi al di fuori del rapporto professionale o della funzione ricoperta.

Confisca ex art. 187 T.U.F.

L’articolo 187, contenente disposizioni materia di confisca, prevede che in caso di condanna per uno dei reati previsti nel citato capo, e disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Come è noto, infatti, l’art. 240 c.p., che, in base al richiamo ad esso operato con la clausola di chiusura del 3° comma dell’art. 187 t.u.f., trova applicazione per quanto non stabilito nei precedenti 1° e 2° comma, integra una misura di sicurezza a contenuto patrimoniale, la cui irrogazione è in generale facoltativa, salve le ipotesi di applicazione obbligatoria di cui al 2° comma.

Reati bancari

Gli articoli 136 e 137 T.U.B. tutelano la trasparenza interna bancaria, vale a dire la correttezza e la veridicità delle informazioni o dei compor tamenti fra banca e esponente bancario e cliente. Si tratta di un bene funzionale posto a presidio, in via di tutela anticipata, del bene patrimonio bancario.

A mente dell’art. 136 chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

L’art. 137 prevede che salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda fino a euro 10.329.

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