L’art. 44 del D.P.R. 380/2001 prende in esame le condotte penalmente rilevanti inerenti gli illeciti in materia edilizia, punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, con
a) l’ammenda fino a 20.658,00 euro l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328,00 a 103.290,00 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986,00 a 10.3290,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Lo studio, attraverso la collaborazione di esperti consulenti (ingegneri ed architetti), ha creato un team di professionisti specialistico, la cui multidisciplinarità consente l’assistenza del cliente in ogni ambito di rilievo, dagli aspetti penalistici alle connesse vicende amministrative (concessione di permessi in sanatoria etc.) relative alla violazione della normativa in materia edilizia.
